Statuto Sociale
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO
Art.1 – Denominazione e costituzione
1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V codice civile e dall'art.6 D.Lgs.36/2021, dall'art.90 della L.n.289/2002 e successiva modificazione con il D.Lgs.36/2021 e relative successive modificazioni e integrazioni, per fini sportivi senza scopi di lucro, la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, denominata "SOUL STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" o in breve "SOUL STUDIO S.S.D. A R.L.".
2.1 Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Società Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.", salvo non diversamente previsto, con obbligo di indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.2250, comma 4, c.c., se la Società ha un unico socio.
Art.2 – Sede – Domicilio dei Soci – Comunicazioni – Durata
2.1 La Società sportiva ha sede legale nel Comune di Milano, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2.2 La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo amministrativo.
2.3 Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dai Soci, anche a seguito di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
2.4 L'Organo amministrativo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
2.5 La Società Sportiva Dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
2.6 Il domicilio dei Soci, dell'amministratore unico o degli amministratori, dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati, per i rapporti con la Società s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.
2.7 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, è fatto riferimento per il Socio persona fisica alla residenza anagrafica e per la Società alla propria sede legale.
2.8 Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata od ordinaria), fax o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui al precedente art.2.6 saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria), al numero di fax o al diverso recapito che sia stato espressamente comunicato dai predetti soggetti. La Società istituisce un apposito "Libro delle comunicazioni" ove riportare e indicare, oltre al domicilio già comunicato al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
2.9 La durata della Società è illimitata.
Art.3 – Oggetto Sociale e scopo
3.1 La Società è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i.
3.2 La Società persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunitÓ di tutti i Soci, dell' elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà di redazione del Bilancio, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
3.3 La Società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.36/2021 e dell'art.5 del D.Lgs.39/2021, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dello art.7 comma 1 lettera b) D.Lgs.36/2021 s.m.i.. In particolare, la Società ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica nonché di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché oggetto di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Società riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionale), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata e alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.
3.4 La Società può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art.4 del D.Lgs.117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
3.5 La Società altresì svolge attività didattica, di f ormazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il per fezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), anche paralimpici, e comunque iscritte nel "Registro nazionaledelle attività sportive dilettantistiche" di cui al D.Lgs.28 febbraio 2021, n.39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
3.6 La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art.16 D.Lgs.39/2021.
3.7 La Società gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport dilettantistico, con: a. l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico; b. la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche; c. la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le norme delle rispettive F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. alla quale delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.
3.8 Nei limiti previsti dall'art.9, D.Lgs.36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Società svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione e iniziativa di diverse specialità sportive; c. organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico; d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva esercitata; e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali; f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter alia, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento; g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate; h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. alla quale delibererà di aderire.
3.9 Ai sensi dell'art.4, D.Lgs.163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art.9 del D.Lgs. 36/2021.
3.10 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la rea lizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti, la Società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
3.11 La Società potrà altresì procedere all'affitto della azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa nel rispetto e in conformità gli artt.2561, 2562, 1615 e ss., c.c..
3.12 È fatto divieto alla Società di svolgere le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i Soci, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
3.13 Per lo svolgimento dell'attività sociale la Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
3.14 Condizione indispensabile per essere Socio, tesserato, Associato, iscritto o partecipante alla Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3.15 È espressamente escluso lo svolgimento di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi Professionali, nonché ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
Articolo 4 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
4.1 La Società garantisce il diritto fondamentale dei t esserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs.11 aprile 2006, n.198 , indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. La Società previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs.n.3/2021, al D.Lgs.n.39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
Articolo 5 – Affiliazione
5.1 Con l'affiliazione, la Società accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
5.2 La Società si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
5.3 Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. a cui la Società intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5.4 La Società si impegna a tesserare alla F.S.N. o D.S .A. o all'E.P.S., per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.
5.5 La Società si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C .I.P., e/o F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.
5.6 La Società s'impegna altresì a garantire il corret to e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atlet i e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali così c ome previso dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il ra ppresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dall'Organo Amministrativo della Società.
CAPITALE, ASSOCIATI, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art.6 – Capitale Sociale, Soci e Associati
6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.
6.2 Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionalmente ai conferimenti e attribuiscono a tutti i Soci gli stessi diritti proporzionalmente alle rispettive quote possedute.
6.3 In aapplicazione dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett.e) dell'art.7 del D.Lgs.36/2021, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli Soci. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dei successivi articoli, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
6.4 Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in manca nza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
6.5 Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli ar tt. 2464 e 2465 del cod.civ..
6.6 Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attivit Ó statutaria di cui al precedente art.3 oppure a increme nto del patrimonio.
6.7 Possono far parte della Società, al fine di usufrui re e beneficiare dei servizi dalla medesima erogata, in qualità di Associati, tutte le persone fisiche dotate di una i rreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che intendono partecipare alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dalla Società. Lo status di Associato è incompatibile con lo status di Socio. A esso non spetta alcun diritto di proprietà e/o gestione della SSD. L'Associato deve essere in regola con il pagamento delle Quote Associative, secondo quanto previsto dall'organo amministrativo.
6.8 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di Soci e Associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel ca so di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art.7 – Variazione del Capitale Sociale: aumento
7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
7.2 Salvo che nelle ipotesi di cui all'art.2482 ter del c.c., ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tali casi i Soci dissenzienti avranno diritto di recesso ai sensi dello art.2473 del cod.civ.
7.3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nu ova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai Soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Organo amministrativo a ciascun Socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.
7.4 Chi esercita il diritto di opzione può altresì, pre via richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aume nto di capitale non optato dagli altri soci.
7.5 Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte dagli amministratori a terzi, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.
Art.8 – Variazione del Capitale Sociale: riduzione
8.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
8.2 In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai Soci.
8.3 Le quote di capitale relative alla riduzione dovran no essere destinate ai fondi di riserva.
Art.9 – Apporti e finanziamenti dei Soci
9.1 I Soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere fiscale, vers amenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
9.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
9.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci, trova a pplicazione l'art.2467, cod.civ.
9.4 In ogni caso, gli Associati non vantano alcun dirit to nei confronti del Patrimonio sociale della Società.
Art.10 – Partecipazioni
Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionalmente ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Trova aapplicazione l'art.2468 cod.civ.
Art.11 – Trasferimento delle quote
11.1 Le quote di partecipazione sononominative e sono i ntrasferibili per atto tra vivi.
11.2 Ai fini del divieto di cui al precedente comma, per "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inerente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di ti tolaritÓ di dette partecipazioni o diritti.
11.3 In caso di morte di un Socio, gli eredi avranno diritto di continuare nella Società come Soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.
Art.12 – Recesso del Socio
12.1 Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concordo all'approvazione delle decisioni riguardanti: a. il cambiamento dell'oggetto della Società; b. la trasformazione della Società; c. la fusione e la scissione della Società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della Società all'estero; f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società; g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
12.2 Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art.2473, c.c.
12.3 Il Socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
12.4 In ogni caso, il diritto di recesso può essere eser citato solo per l'intera partecipazione.
Art.13 – Rimborso della partecipazione del Socio
13.1 In deroga alle vigenti disposizioni di legge, nonché in considerazione della legislazione speciale in mater ia di società sportive dilettantistiche e della natura dell a Società, priva di alcun fine di lucro, i Soci che recedono dalla SocietÓ non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
13.2 In caso di recesso di uno o più Soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, dell a quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della Società.
13.3 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili il Capitale Sociale verrà ridotto in misura corrispondente. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, i Soci dovranno deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della Società.
Art.14 – Morte del Socio
14.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per atto mortis causa unicamente a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del Socio.
14.2 In caso di continuazione della Società con più eredi o legatari del Socio defunto, i quali non siano addiventi alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuta la comproprietà, gli stessi nomineranno un rappresentante comune.
14.3 È fatto salvo, in ogni caso, per gli eredi o legatari del Socio defunto, il diritto di ottenere la liquidazione della quota.
Art.15 – Esclusione del Socio
15.1 In caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il Socio, anche ai sensi dell'art.2473-bis, cod.civ., può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo e d a questo comunicata all'interessato entro trenta giorni dal provvedimento. L'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'Assemblea deve contenere la s pecificazione dei motivi di esclusione addebitati al Socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura dell'Organo amministrativo, al Socio escluso.
15.2 L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorn i dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che , entro tale termine, il Socio escluso non proponga opposizio ne in sede giudiziale.
15.3 L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assem blea assunta a maggioranza assoluta, nel corso della qua le si procederÓ in contraddittorio con il Socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio interessato, regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.
15.4 Ferme restando le cause di esclusione previste dal Codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze: a. la distrazione da parte del Socio di fondi della società per finalità personali; b. la condanna penale del Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla Società; c. l'assoggettamento del Socio a fallimento o altra procedura concorsuale; d. la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del Socio; e. mancato conferimento da parte del Socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versament o in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a coper tura di eventuali perdite sociali; f. mancato rinnovo da parte del Socio di una fideiu ssione ban- caria, quando il finanziamento è considerato essenz iale per lo svolgimento dell'attività economica; g. svolgimento da parte di un Socio di attività con corrente con quella della Società; h. pignoramento della quota del Socio; i. sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura 15.5 Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata l a partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa. Laddove nella Società siano presenti solo 2 (due) Soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale suistanza di uno dei Soci, anche ai sensi dell'art.2287, cod. civ.
Art.16 – Decadenza degli Associati
16.1 Gli Associati cessano di far parte della Società ne i seguenti casi: a. dimissione volontaria, da presentarsi per iscritto; b. radiazione deliberata dall'Amministratore unico, ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ove eletto, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Società, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi; c. scioglimento della Società ai sensi dell'art.41 del presente Statuto.
16.2 L'Associato radiato non può più essere ammesso nell a Società.
Art.17 – Liquidazione delle partecipazioni
17.1 Nei casi di cui al presente Statuto, le partecipazioni dei Soci saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato. Il rimborso delle partecipazioni avviene entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.
Art.18 – Unico Socio
18.1 Nell'ipotesi di Socio unico che detenga l'intera pa rtecipazione della Società, ovvero di mutamento della persona dell'unico Socio, l'Organo amministrativo è tenuto a effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 del c.c.
18.2 In caso di costituzione ovvero ricostituzione della pluralitÓ dei Soci, l'Organo amministrativo è tenuto a depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art.19 – Organi Sociali
Sono organi della Società: a. l'Assemblea dei Soci;
b. l'Organo amministrativo;
c. l'Organo di revisione e controllo.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.20 – Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
20.1 L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società ed è convocata in sessioni O rdinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e co stituita rappresenta l'universalitÓ dei Soci e le deliberazi oni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
20.2 La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta all'Organo amministrativo da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'Organo amministrativo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti l'Organo amministrativo.
20.3 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Società o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
20.4 Le Assemblee sono presiedute dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o d all'Amministratore più anzianonel caso di Coamministratori, in caso di loro assenza o impedimento, da una delle persone le gittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggio ranza dei presenti.
20.5 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divi eto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
20.6 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
20.7 Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige i l verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di t utti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verb ale deve essere firmato dall'amministratore unico o dal Pres idente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario dell' Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.
20.8 Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalitÓ ritenute più idonee dall'Organo amministrativo a garantirne la massima diffusione e accessibilitÓ.
20.9 L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, c on intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/ video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di paritÓ d i trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolar e, è necessario che: a. sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'i dentitÓ e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo sv olgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle vota- zioni; b. sia consentito al soggetto verbalizzante di perc epire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c. sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i l uoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e i l soggetto verbalizzante.
Art.21 – Diritti di partecipazione
all'Assemblea Ordinaria dei Soci 21.1 Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinar ie e Straordinarie della Società spetta ai Soci che, all a data della adunanza, risultano iscritti nel Registro delle Imprese e non risultano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle Assemblee della Società possono essere invitati gli Associati, purché iscritti nel libro deg li Associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento delle Quote Associative, senza diritto di voto.
21.2 I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel Registro delle Imprese, non godono del diritto di voto.
21.3 Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezz o di delega scritta, non più di un Socio.
21.4 I soggetti aventi diritto di voto legittimati a int ervenire in Assemblea possono altresì farsi rappresenta re anche da un non socio, mediante delega scritta.
21.5 La delega non può essere rilasciata in bianco e dev e essere conservata presso la Società.
Art.22 – Assemblee dei Soci
22.1 1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla v ita sociale, di esprimere il proprio voto in Assemblea senza discriminazione alcuna. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al Socio debitore.
22.2 L'Assemblea è indetta dall'Organo amministrativo e convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, d al Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere p i¨ anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
22.3 Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto" ai sensi dell'art.20, comma 9, del presente Statuto.
22.4 L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ap posito "Avviso di Convocazione" , da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da o gni Socio, almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla data della riunione.
22.5 Nella Convocazione dell'Assemblea devono essere in dicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordin e del giorno con i punti da trattare.
22.6 L'Assemblea è indetta a cura dell'Organo amministra tivo e convocata dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più a nzianonel caso di Coamministratori ogni qual volta lo ritenga no opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro 4 (qua ttro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approva zione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.
22.7 L'Assemblea Ordinaria può nominare l'Organo di revi sione e controllo e delibera sugli indirizzi e sulle dire ttive generali della Società, nonché in merito all'approvazio ne dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinent i alla vita edai rapporti della Società che non rientrinonell a competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legitti mamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
22.8 La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva " si svolge ogni 4 (quattro) anni, per la nomina degli o rgani direttivi della Società. Il numero degli amministratori può variare in funzione dei Soci iscritti su delibera del l'Assemblea dei Soci.
22.9 I Soci decidono sugli argomenti che uno o più ammi nistratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Art.23 – ValiditÓ dell'Assemblea
23.1 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in p rima convocazione con la presenza, in proprio o per dele ga, di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capita le sociale e delibera validamente con voto favorevole della ma ggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. In ogni caso, i Soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
23.2 L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è v alidamente costituita quando sono presenti tanti Soci ch e rappresentano almeno due terzi del capitale sociale e del ibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almen o la metà del capitale sociale.
23.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.24 – Assemblea Straordinaria dei Soci
24.1 L'Assemblea Straordinaria è indetta dall'Organo amm inistrativo e convocata dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministrat ore più anzianonel caso di Coamministratori almeno 15 (quind ici) giorni prima dell'adunanza con le modalità di cui all'art. 22, comma 4, del presente Statuto. Nell'atto di Convocazione della Assemblea devono essere indicati il giorno, il luog o e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
24.2 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti m aterie: approvazione e modificazione dello Statuto Soc iale, nonchÚ su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la deca denza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Società, scioglimento della Società e modalità di liquidazione.
Art.25 – Consultazione scritta/Consenso espresso per iscritto
25.1 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeg uata informazione.
25.2 La decisione è adottata mediante approvazione per i scritto di un unico documento, ovvero di più documenti c he contengano il medesimo testo di decisione, con il voto fa vorevole delle maggioranze previste al precedente art.23.
25.3 Il procedimento deve concludersi entro quindici gio rni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel test o della decisione. La mancata approvazione da parte del Socio, nel ter mine previsto per la conclusione del procedimento, sarà consi derata voto contrario.
25.4 Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del present e articolo devono essere trascritte senza indugio nel L ibro delle decisioni dei Soci.
25.5 È sempre necessario il rispetto del metodo collegia le qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
25.6 Per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto si applica l'articolo 2479-ter, cod.civ.
ORGANO AMMINISTRATIVO
Art.26 – Struttura dell'Organo amministrativo
26.1 La Società può essere amministrata: - da un amministratore unico; - da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, il cui numero vie ne stabilito con decisione dei Soci; - da due o più amministratori con poteri congiunti, o disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza, o diversamente a seconda dell'ambito in cui esercitare i poteri medesimi, il tutto secondo quando determinato dai soci al momento della nomina. In presenza di più amministratori, se mancano indic azioni riguardo le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si costituisce un consiglio d'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.
26.2 All'Organo amministrativo spetta la rappresentanza della Società.
26.3 La durata della carica di amministratore viene stab ilita all'atto di nomina e può anche essere indeterminata.
26.4 Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e l a sostituzione sono decise dai Soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
26.5 La carica di amministratore è incompatibile con qua lsiasi altra carica in altre società o associazioni sporti ve dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
26.6 Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati, decadono automaticamente dalla cari ca coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinar i di radiazione da parte del C.O.N.I. o delle Federazioni Spo rtive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cu i la SocietÓ delibererà di affiliarsi.
26.7 In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore col pito dal provvedimento cesserÓ dalla carica per il tempo cor rispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.
26.8 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in esser e controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazio ni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi r iconosciuti dal C.O.N.I.
26.9 Si applica l'articolo 2475- ter, cod.civ., in materia di conflitto di interessi.
Art.27 – Consiglio di amministrazione
27.1 In caso di elezione del Consiglio di amministrazio ne ai sensi del precedente art.26, comma 1, il Consiglio è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette co mponenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti in carica dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla relativa Federazione (F.S.N.–D.S.A.) di riferimento o E.P.S. in qualità di dirigenti. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno es sere ricoperte anche dalla stessa persona.
27.2 Il primo Consiglio è eletto dai Soci fondatori dell a Società.
27.3 Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art.8, comma 2, D.Lgs.36/2021 e s s.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art.3, com ma 2, ultimo periodo, D.Lgs.112/2017.
27.4 È previsto, se deliberato dal Consiglio, il rimbors o delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fu ori dalla sede sociale.
27.5 Il Consiglio rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
27.6 Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolar mente tesserati alla Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o E.P.S., che non si trovino in uno dei casi di incompatibilitÓ previsti dalla legge o dalle norme e dai R egolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una q ualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali a esso a derenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivame nte intesi superiori a un anno.
27.7 È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri d i ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesim a F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove pa ralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restan do quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
27.8 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delib era validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
27.9 In caso di paritÓ il voto del Presidente è determinante.
27.10 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validit Ó, devono risultare da un verbale datato e numerato, r iportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizion e di tutti i Soci con le formalitÓ ritenute più idonee dal Con siglio atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.
Art.28 – Dimissioni del Consiglio di amministrazione
28.1 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Con siglieri provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla ca rica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia ripo rtato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo c onsigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà a operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla sca denza dei Consiglieri sostituiti.
28.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del President e del Consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative fu nzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina d el nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemble a utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio nomina un Consigliere cui att ribuisce le relative funzioni.
28.3 Il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compr eso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà esser e convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinari a dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla sua nu ova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Società, le fu nzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.
28.4 La nomina e le variazioni dei titolari degli organ i associativi devono essere comunicate a tutti gli Organi smi cui la Società aderisce unitamente a una copia del relativ o verbale di delibera.
Art.29 – Convocazione del Consiglio di amministrazione
29.1 Il Consiglio, si riunisce ogni qualvolta il Presid ente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiest a da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalitÓ e comunque non meno di due volte l'anno.
29.2 Il Consiglio potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt.20 comma 9 e 22 comma 3, del presente Statuto
Art.30 – Compiti dell'Organo amministrativo
30.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordina ria e straordinaria amministrazione. Nel caso di amministrazione affidata a più amministratori non in forma collegiale, gli stessi amministratori hann o i poteri per compiere con firma libera e disgiunta esclusiva mente gli atti di ordinaria amministrazione. OccorrerÓ invece la firma congiunta di tutti gli am ministratori per il compimento degli atti di straordinaria am ministrazione, fra i quali si ricomprendono ex art.1365 C.C . in via esemplificativa e non esaustiva: - operazioni afferenti beni immobili; - operazioni afferenti beni mobili iscritti nei pub blici registri; - atti aventi un contenuto patrimoniale non inferio re ad euro 20.000 (ventimila).
30.2 È altresì possibile attribuire deleghe all'interno dell'Organo amministrativo.
Art.31 – Compenso dell'Organo amministrativo
31.1 I Soci, compatibilmente con quanto previsto dall'ar t.8, D.Lgs.36/2021, possono attribuire agli amministratori un'indennitÓ da determinarsi con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisio ne stessa, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del l oro ufficio.
31.2 Le indennità per l'Organo amministrativo, potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche d a compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi della vigente normativa, e dovranno essere assegnate rispetto all 'impegno richiesto e, comunque, in misura congrua ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.
31.3 I Soci possono inoltre assegnare all'Organo amminis trati- vo una indennità per la cessazione del rapporto.
Art.32 – Rappresentanza della Società
32.1 La rappresentanza legale della Società spetta: - all'amministratore unico; - in caso di consiglio di amministrazione, al presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglie ri delegati, se nominati, sulle materie loro delegate; - nel caso di nomina di più amministratori, spetta agli stessi in via congiunta o in via disgiunta, allo stesso mo do in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione; - ai direttori, agli institori e ai procuratori, ne i limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.
32.2 Ai componenti dell'Organo amministrativo destinata ri di provvedimenti disciplinari da parte degli Organismi sportivi affilianti cui la società è affiliata è fatto espre ssamente divieto di partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi s portivi federali.
Art.33 – Il Vice-Presidente
33.1 Il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazion e viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio a maggioran za dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansio ni per le quali venga espressamente delegato.
Art.34 – Il Segretario e il Tesoriere
34.1 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono esse re conferite anche alla stessa persona.
34.2 Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo ne cessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procede re a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente del Co nsiglio di amministrazione, ove eletto.
34.3 Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, d imissionario o revocato, è sostituito con le stesse mod alitÓ dal Tesoriere o dal Vice-Presidente del Consiglio di am ministrazione, ove eletto.
34.4 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degl i organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi l ibri e registri; dÓ esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
34.5 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative nec essarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati d al Consiglio e predisporre e conservare i relativi contratt i e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolaritÓ e autorizzandone il pagamento.
34.6 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Società redigendone le scritture conta bili, prov- vedendo al corretto svolgimento degli adempimenti f iscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il Bilancio annuale in termini e conomici e finanziari.
34.7 Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodic o controllo delle risultanze dei conti finanziari di cas sa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art.35 – Obblighi di Comunicazione
35.1 La nomina dei titolari degli organi della Società, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli orga nismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 (tre nta) giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo Affiliante.
35.2 Le variazioni di cui al precedente comma devono es sere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantist iche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vig ente applicabile.
Art.36 – Il Responsabile contro abusi, violenze
e discriminazioni 36.1 Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integritÓ fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs.36/2021.
36.2 Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedu re per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misur e per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenz a anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della Società.
36.3 In ogni caso, la nomina del Responsabile contro ab usi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti com mi è effettuata entro e non oltre il primo luglio duemilaventisei.
ORGANO DI CONTROLLO
Art.37 – L'Organo di controllo
37.1 L'Assemblea dei Soci può nominare l'Organo di cont rollo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli artt.2397, comma 2, cod.civ. e 2399, cod.civ.
37.2 Nel caso di nomina del Collegio sindacale, quest'u ltimo è composto da almeno tre sindaci effettivi e due supplenti.
37.3 Le riunioni possono altresì svolgersi "da remoto" ai sensi degli artt. 20 comma 9 e 22 comma 3, del presente Statuto.
37.4 I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul ris petto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs.231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dello assetto organizzativo-amministrativo-contabile della Società.
37.5 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art.2477, cod.civ.
LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Art.38 – Libri sociali obbligatori
38.1 La Società redige e tiene regolarmente i seguenti libri sociali: a. Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art .2478, comma 1, n.2, cod.civ.;
b. Libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione;
c. Libro delle decisioni dell'Organo di controllo;
d. Libro delle comunicazioni;
e. Libro Soci;
f. Libro degli Associati [eventuale];
g. Libro giornale;
h. Libro degli inventari.
Art.39 – Bilancio
39.1 L'Organo amministrativo redige il Bilancio della Società, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'ap provazione dell'Assemblea.
39.2 Il Bilancio consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Società.
39.3 Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresen tare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonial e ed economico-finanziaria della Società, nel rispetto del pr incipio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordi naria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Bilancio stesso.
39.4 L'intero Consiglio, ove eletto, compreso il Presid ente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto pr evisto l'art.28, comma 2, del presente Statuto.
39.5 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicem bre di ogni anno.
39.6 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo amministra tivo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di legge.
39.7 Il Bilancio deve essere presentato ai Soci, per l' approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura del l'esercizio sociale. Laddove la Società sia tenuta alla redazio ne del Bilancio consolidato o qualora lo richiedano particol ari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, c on le modalitÓ di cui all'art.2364 c.c., l'Assemblea potrà es sere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
39.8 L'Organo amministrativo redige e, previa approvazi one a opera dell'Assemblea, deposita il Bilancio ai sensi dell'art. 2478-bis, cod.civ.
Art.40 – Il Patrimonio e
il divieto di distribuzione degli utili 40.1 Il patrimonio della Società è indivisibile ed è co stituito da: a. i versamenti degli Associati a qualsiasi titolo denominati; b. beni mobili/immobili di proprietà della Società nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di E nti e soggetti sia Pubblici sia Privati; d. eventuali fondi di riserva costituiti con le ecc edenze del Bilancio.
40.2 I mezzi finanziari della Società sono costituiti d alle eventuali Quote Associative annuali e dagli eventua li contributi supplettivi determinati dal Consiglio, dai pro venti derivanti dalle attività organizzate dalla Società e da eventuali proventi di natura commerciale.
40.3 La Società destina eventuali Avanzi di gestione e/ o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'inc remento del proprio patrimonio.
40.4 Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
40.5 È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta , di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunqu e denominati, a Soci, lavoratori e collaboratori, amministrat ori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individu ale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, co mma 2, D.Lgs.36/2021, come modificato dal D.Lgs.163/2022 e ss.mm.ii.
40.6 Trovano altresì aapplicazione l'art.3, comma 2, ult imo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.112/2017.
40.7 L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di tra smissione dei dati e delle notizie cui all'art.30, comma 1 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.
40.8 Considerata l'assenza di scopo di lucro della Soci età, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di ut ili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelev ata una somma non inferiore al cinque per cento da destinar si a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del ca pitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva stat utaria non distribuibile tra i Soci neanche in caso di sciogli mento della Società.
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE,
SCISSIONE, CESSIONE
Art.41 – Scioglimento, Liquidazione, trasformazione, fusione,
scissione, cessione d'azienda 41.1 La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le vigenti norme di legge.
41.2 Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di u n ramo d'azienda della Società avrà luogo nei casi e secon do le norme di legge in materia di S.r.l., di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
41.3 L'Assemblea, con le maggioranze previste per la mo dificazione dello statuto: a. nomina uno o più liquidatori; b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralitÓ di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d. determina i poteri in conformità della legge, iv i compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di b locchi di essi; e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
41.4 L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
41.5 In capo agli amministratori sono previsti gli obbl ighi di cui all'art.2485 cod.civ. e le facoltà di cui all'art.2486, cod.civ.
Art.42 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
42.1 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di società sport iva dilettantistica, il patrimonio residuo viene devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi , salvo diversa destinazione di legge.
LAVORATORI – VOLONTARI – DILETTANTISMO
Art.43 – Lavoratori e Volontari
43.1 Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l a Società è regolato dall'art.25 e ss. del D.Lgs.36/2021.
43.2 I lavoratori della Società hanno diritto a un trat tamento economico e normativo ai sensi dell'art.25 e ss., D .Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza , secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quan to compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
43.3 La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio d i specificitÓ dello sport.
43.4 È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sen si dell'art.15, D.Lgs.36/2021, che svolge verso un cor rispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionaledelle attività sportive dilettan tistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazional i, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promoz ione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimp ici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o d i altrosoggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
43.5 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei V olontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle ammi nistrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.30 m arzo 2001, n.165, in conformità all'art.25, comma 6, del D.Lgs .36/ 2021, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno d al beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titol o V-Capo I del D.Lgs.36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decret o. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art.29, comma 2, D.Lgs.36/2021. Ricorrendone i presupposti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di p restatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente . In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Ti tolo V-Capo I del D.Lgs.36/2021, coloro che forniscono prestazi oni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinam ento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
43.6 Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, a ll'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasio ne di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale d i residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigen te. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio eroga te dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai qual i forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs.36/2021. Tali rimborsi non concorrono a for mare il reddito del percipiente.
43.7 Le prestazioni sportive di volontariato sono incom patibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribui to con la Società cui il Volontario è Socio o tramite il qual e svolge la propria attività sportiva.
43.8 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare pe r la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche medi ante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M .6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di con certo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
43.9 La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente a rticolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi comp reso quanto previsto dall'art.33, ultimo comma, del D.Lgs. 28 f ebbraio 2021, n.36.
Art.44 – Rapporto di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo 44.1 Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 28 del D.Lgs.36/2021.
44.2 Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella f orma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ri corrono i requisiti di cui all'art.28, comma 2 del D.Lgs.36/2021.
44.3 La Società provvederÓ a comunicare secondo Legge a l Registro delle attività sportive dilettantistiche i dat i necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art.6 del D.Lgs.39/2021, n onchÚ delle relative disposizioni attuative.
PREGIUDIZIALE SPORTIVA
Art.45 – Pregiudiziale sportiva
45.1 La Società aderisce incondizionatamente ai princip i della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art.1 del D.L.220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazi one delle norme regolamentari, organizzative e statutarie del l'ordinamento sportivo nazionalee delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonchÚ i comportamenti rilevanti sul piano disciplinar e e l'irrogazione ed aapplicazione delle relative sanzioni dis ciplinari sportive.
45.2 Nelle materie di cui al comma 1, la Società e i su oi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le prevision i degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
45.3 Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rappo rti patrimoniali tra la Società e gli atleti, ogni altra con troversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giust izia dello ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigen te, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.
TESSERATI
Art.46 – Tesserati
46.1 La Società consente la partecipazione alla sola vit a sportiva associativa alle persone fisiche che prend ono parte alle discipline sportive promosse dalla Società pre vio pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del s uo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Or ganismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno l o status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'o rdinamento sportivo, saranno legati alla Società per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
46.2 Ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs.36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autor izzata a svolgere attività sportiva con la Società, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico , dirigente, ufficiale di gara).
46.3 I Tesserati della Società ricoprono uno status atti nente all'attività sportiva agonistica e non agonistica i n favore della Società, secondo quanto previsto dall'Organis mo Affiliante.
46.4 Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Org anismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenz a della Società per i quali è tesserato, nonché di concorrere , ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le car iche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle ass emblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutari e e regolamentari.
46.5 La Società ha facoltà di garantire agli Atleti Tess erati particolare assistenza e supporto all'attività spor tiva praticata.
46.6 I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtua le" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi c ui la Società è affiliata, nel rispetto delle qualifiche pr eviste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di rife rimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
46.7 I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionalee internazionaledi appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimp ici, dallo I.P.C. e dal C.I.P.
46.8 La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta alla Società secondo quanto previsto da i rispettivi Regolamenti.
Art.47 – Tesserati minorenni
47.1 Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) ann i di età non può essere tesserato se non presta personal mente il proprio assenso.
47.2 Ai sensi dell'art.16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la r ichiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacitÓ, delle inclinazioni naturali e delle as pirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitori ale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio diffo rme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art.316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazio ne degli effetti civili, annullamento, nullitÓ del matrimoni o e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matri monio, si applicano le disposizioni di cui agli artt.337 bis e seguenti del Codice civile.
47.3 I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani anche non in regola con le disposizioni relative al l'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italia no, possono essere tesserati presso la Società, con le stesse p rocedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
47.4 Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dop o il compimento del diciottesimo anno di età, fino al co mpletamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinan za italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L.91/1992, hanno presentato tale richiesta.
47.5 Per quanto non espressamente contemplato nel presen te articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs.36/2021.
NORME TRANSITORIE
Art.48 – Disciplina transitoria
48.1 Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle n ormative richiamate nel presente Statuto devono intenders i decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa d a cui discendono.
NORMA DI RINVIO
Art.49 – Norma di rinvio
49.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si app licano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lg s.36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamen ti dell'Organismo cui la Società aderisce nonché le disposizi oni di legge, applicabili in materia di società a responsabilità limitata.
49.2 È integralmente recepita e approvata ogni variazion e che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali, D iscipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, a lle quali la Società Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vige nti leggi dello Stato.
49.3 Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altr o precedente statuto della Società nonché ogni altra nor ma regolamentare della Società in contrasto con esso. * - * - *
Testo integrale dello statuto sociale allegato al verbale notarile. Modifica deliberata all'art. 3.3: aggiornamento dei riferimenti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo integrale dello statuto sociale allegato al verbale notarile. Modifica deliberata all'art. 3.3: aggiornamento dei riferimenti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.